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CAMAR di Mauro Martelli Sas CAMAR di Mauro Martelli s.a.s., agenzia doganale, trasporti, spedizione, consulenza e formazione. Ancona - Italia

22/10/2026

Dogane europee, 3 milioni di euro per controlli più rapidi e mirati
Progetto ELDA dell’Università di Parma per migliorare analisi dei rischi e contrasto alle frodi
21 Ott 2026 | Italia, Logistica

TRIESTE –L’Unione europea finanzia con quasi 3 milioni di euro il progetto ELDA, iniziativa di ricerca finalizzata a rendere più efficiente e integrato il sistema doganale europeo.

Il programma, presentato oggi a Roma, è coordinato dall’Università di Parma e coinvolge atenei, istituzioni pubbliche e imprese di diversi Paesi, tra cui la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’obiettivo è sviluppare strumenti avanzati di analisi dei dati per individuare con maggiore precisione le spedizioni a rischio, migliorando i controlli e riducendo i rallentamenti ai traffici commerciali.

Il progetto si inserisce nel percorso di riforma doganale dell’Unione europea, che prevede un sistema più centralizzato e la creazione di un’autorità doganale europea e di una piattaforma comune per la raccolta e l’analisi dei dati, denominata EU Customs Data Hub.

La Guardia di Finanza contribuirà allo sviluppo di un algoritmo per la valutazione dei rischi doganali, mettendo a disposizione le proprie competenze nel contrasto alle frodi.

L’Agenzia delle Dogane parteciperà invece alla sperimentazione e alla validazione delle soluzioni tecnologiche. Il progetto punta così a conciliare due esigenze: rendere più efficaci i controlli sulle merci e velocizzare le operazioni doganali, in un contesto caratterizzato dalla crescita dell’e-commerce e dalla complessità dei traffici internazionali.

fonte www.adriaports.com
foto Controlli congiunti tra Gdf e Dogane.

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERIDOGANALI DI SAVONA70° Anniversario Costituzione A.SPE.DO.RI – Savona, 14 novembre 2026
22/10/2026

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI
DOGANALI DI SAVONA
70° Anniversario Costituzione A.SPE.DO.RI – Savona, 14 novembre 2026

Valore doganale in esportazione per la prima volta con disciplina ad hocCon il nuovo Codice doganale dell’Ue (CDU), adot...
21/10/2026

Valore doganale in esportazione per la prima volta con disciplina ad hoc
Con il nuovo Codice doganale dell’Ue (CDU), adottato dal Parlamento e dal Consiglio Ue con Reg. n. 2108/2026, trovano per la prima volta spazio, nel sistema tributario unionale, speciali disposizioni dedicate al valore doganale in esportazione, oggetto del comunicato dell’Agenzia delle Dogane di ...
Ettore SBANDI
fonte EUTEKNE

FAD CNSD 2026 Quinto corso pubblicatoGli aspetti doganali della Normativa EUDRIl corso approfondisce la normativa EUDR (...
07/10/2026

FAD CNSD 2026 Quinto corso pubblicato

Gli aspetti doganali della Normativa EUDR
Il corso approfondisce la normativa EUDR (Regolamento UE 2023/1115) e gli adempimenti connessi al commercio di prodotti associati alla deforestazione.

FORMAZIONE PERMANENTE CONTINUA DEL DOGANALISTA 2026
06/10/2026

FORMAZIONE PERMANENTE CONTINUA DEL DOGANALISTA 2026

05/10/2026

Ettore SBANDI e Beatrice FILIPPIN
Lunedì, 5 ottobre 2026
Disponibili aggiornamenti in vista dell’applicazione del regolamento Ue sulla deforestazione
La Commissione europea ha pubblicato anche la nuova versione del manuale d’uso del sistema informativo

04/10/2026

Nuovo codice doganale Ue: più responsabilità per importatori e rappresentanti
Con il nuovo Codice doganale, il rappresentante indiretto dovrà rispettare non solo gli obblighi fiscali, ma anche altre norme doganali.
fonte ItaliaOggi 4.10.2026

Maggiore trasparenza e documentazione per evitare responsabilità
di Sara Armella e Tatiana Salvi04/10/2026

Maggiori responsabilità per il rappresentante doganale indiretto: con il nuovo Codice doganale (Reg. Ue 2026/2108), tale soggetto sarà gravato non soltanto dall’adempimento degli obblighi fiscali, ma anche dal rispetto “delle altre normative applicate dalle autorità doganali” (art. 5 par. 3), relative alla conformità dei prodotti.

Sarà necessaria, pertanto, una maggiore cooperazione e trasparenza tra il soggetto rappresentato, il suo rappresentante in dogana e tutti coloro che intervengono lungo la catena del valore, per disporre di tutti i documenti per il corretto vincolo dei beni al regime doganale richiesto.

La nuova definizione di importatore

Il quadro normativo vigente non contiene una definizione generale di importatore.

L’Allegato B del Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 (RD) disciplina soltanto il dato (13 04 000 000) all’interno della dichiarazione doganale, che indentifica l’importatore nel soggetto che presenta la bolletta di importazione o per conto della quale è presentata. Tale figura è quindi individuata in funzione della dichiarazione, senza che si ricorra a criteri sostanziali autonomi.

Tale impostazione è stata confermata anche all’interno delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (Dlgs 26 settembre 2024, n. 141, Dnc) e dalla prassi dell’Agenzia delle dogane (circolare Adm 14 dicembre 2021, n. 40), che individuano l’importatore nella persona in grado di fornire le informazioni richieste per l’applicazione del regime doganale dichiarato.

Il nuovo Codice (reg. Ue 2108/2026) ribalta completamente l’attuale prospettiva. L’importatore diventa una figura autonoma, identificata attraverso criteri sostanziali e gerarchici. L’articolo 5, par. 13 del nuovo Cdu individua, infatti, cinque categorie di soggetti chiamati a rispondere dei dati forniti e da fornire all’autorità doganale relativi ai beni importati. Tali soggetti sono: i) la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione; ii) la persona che ha assunto il potere dalla persona di cui al punto i); iii) la persona che gli succede e ha il potere di decidere e ha deciso di vincolare le merci a un regime doganale; iv) il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione; o v) il titolare delle merci.

Il Codice precisa ulteriormente che vi può essere “un importatore per volta”. Ciò significa che un solo soggetto per volta potrà essere chiamato a rispondere per le merci dichiarate. Un ordine che rispecchia anche la “vicinanza” ai dati che l’Autorità amministrativa richiede per lo sdoganamento delle merci.

Nuovo codice doganale Ue: più responsabilità per importatori e rappresentanti
Nuovi obblighi per l’importatore
La figura dell’importatore è costruita attorno al soggetto che ha il potere di decidere sull’ingresso delle merci, ossia secondo uno schema di tipo funzionale. Può esservi, inoltre, un solo importatore per volta (art. 27, par. 1).

A tale qualifica, l’art 27, par. 2 del nuovo Cdu collega diversi obblighi: fornire tempestivamente all’Autorità doganale i dati e i documenti necessari al vincolo al regime doganale richiesto, anche prima della presentazione delle merci, e a determinare l’importo dei dazi e degli altri oneri dovuti. A questi si aggiunge un’importante specificazione, relativa agli obblighi relativi alla conformità dei beni importati agli standard di conformità imposti dall’Ue, e di conservazione delle scritture adeguate a fornire tali prove.

I diversi soggetti che intervengono lungo la catena di approvvigionamento dovrebbero, pertanto, comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica, consentendo così controlli rapidi ed efficaci ed evitando il blocco delle merci al confine.

L’importatore, inoltre, deve segnalare alle autorità doganali competenti eventuali movimentazioni sospette o manipolazioni non autorizzate e conosciute.

Si amplia la responsabilità del rappresentante indiretto
Con il nuovo Codice doganale dell’Unione, l’attenzione si sposterà sulla figura dell’importatore e del rappresentante doganale indiretto, i cui obblighi non riguarderanno più soltanto gli aspetti fiscali dei beni dichiarati per l’importazione, ma anche le “altre normative applicate dalle autorità doganali” (art. 5 par. 3).

La rappresentanza doganale continua a configurarsi secondo le due tradizionali formule, della rappresentanza diretta e indiretta. Nel primo caso, il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, mentre nel secondo il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto del rappresentato ed è obbligato in solido nei confronti dell’importare al rispetto delle normative doganali (art. 33, nuovo Cdu).

Indipendentemente dalla riforma adottata, al soggetto nominato dall’importatore è richiesto di essere stabilito nel territorio dell’Unione (art. 33, par. 4, nuovo Cdu). Occorre puntualizzare che il rappresentante doganale che soddisfa i criteri specifici previsti dal nuovo Codice può anche prestare i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

Il nuovo Codice anche al rappresentante indiretto i nuovi obblighi informativi imposti gravanti sull’importatore: egli non è più responsabile soltanto dell’obbligo di assolvere (o di garantire) l’obbligazione doganale, ma anche del rispetto delle altre normative applicate dalle autorità doganali (art. 33, par. 2 e 3 nuovo Cdu). Tra queste, si annoverano quelle relative alla sicurezza dei prodotti, alla tutela della salute e della vita umana e ai nuovi obblighi ambientali (tra cui la disciplina del reg. Ue 956/2023 del Carbon Border Adjustment Mechanism, c.d. Cbam, il reg. Ue 1115/2023, ossia la normativa sulla deforestazione, c.d. Eudr).

Una disposizione che rende molto più oneroso il compito del rappresentante doganale indiretto, al quale è chiesto un maggior rigore nel suo agire con gli Uffici delle dogane. Per evitare addebiti di responsabilità, sarà suo compito chiedere all’importatore maggiore trasparenza, in modo da avere a disposizione tutta la documentazione relativa ai beni per cui si chiede il vincolo a un regime doganale.

Una conoscenza parallela delle “altre normative applicate dalle autorità doganali” non sarà più sufficiente: l’importatore, così come il suo rappresentante, saranno il primo presidio volto alla tutela della sicurezza dei consumatori e, pertanto, dovranno conoscere approfonditamente anche le normative relative agli aspetti finanziari e non delle merci destinate al mercato unionale.

Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione è quindi un’alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell’Unione.

Leggi anche: E-commerce, in arrivo una stangata targata Ue in nome della concorrenza
Rapporti tra rappresentante e Autorità doganale
Al momento dell’espletamento delle pratiche doganali per cui ha ricevuto mandato, il rappresentante, in continuità con il vigente Codice, deve dichiarare la persona per conto della quale agisce e precisare se la rappresentanza è diretta o indiretta (art. 34, nuovo Cdu).

Un adempimento essenziale, in quanto se tale soggetto non dichiara di agire in veste di rappresentanti doganali o se, dichiarandolo, non dispongono dei poteri di rappresentanza per svolgere tale procedura doganale, sono considerati agire in nome e per conto proprio.

Per il rappresentante in dogana, quindi, resta fondamentale rispettare le prescrizioni previste dalla delega rilasciata dall’importatore/rappresentato, in modo da evitare che questi risponda in via esclusiva di eventuali contestazioni mosse dall’Autorità doganale. A tal fine, l’Autorità può obbligare alla persona che dichiara di agire in veste di rappresentante di dare prova dei poteri riconosciuti dal mandato concessogli.

Tale obbligo non riguarda i soggetti che espletano regolarmente atti e formalità doganali per conto d’altri, ma devono ugualmente essere in grado di fornire tale prova ogni qualvolta sia richiesto dalle autorità doganali.

Rappresentanza e semplificazioni doganali
Il nuovo Codice risponde anche a una necessità fondamentale: coordinare l’istituto della rappresentanza doganale con lo status di Operatore economico autorizzato (Aeo) e di Trust & Check Operator (T&C). Il rappresentante, diretto o indiretto, che possiede tali certificazioni, infatti, potrà prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito e vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell’ambito di vendite a distanza.

29 settembre  2026 - Attestato di partecipazione seminario   organizzazione Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.
03/10/2026

29 settembre 2026 - Attestato di partecipazione seminario
organizzazione Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.

24/09/2026
23/09/2026

Nuovo Codice Doganale: tra presidio dei player e governo del dato
di Ettore Sbandi
fonte Blast
set 23 2026
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Con il regolamento 2108/2026 nasce il nuovo codice Doganale dell’Unione Europea; dopo un lungo periodo di lavori ed annunci, a distanza di dieci anni dall’attivazione dell’attuale Codice, arriva a compimento, dunque, una delle riforme tributarie unionali più attese e d’impatto del periodo contemporaneo.

La novità – non è un caso – si innesta in un periodo storico in cui la centralità del tema trade ha assunto contorni e connotati neppure immaginabili fino a pochi anni fa: le tensioni geopolitiche ed il progresso tecnologico, insieme, hanno generato la proliferazione di norme, regole speciali, misure emergenziali, restrizioni, limitazioni, controlli e nuove partnership, che hanno impatto non più solo sulla tematica del tributo (il dazio), ma anche su questioni più ampie che vedono l’importazione o l’esportazione di un bene quale momento critico (norme di controllo sulle emissioni, sul lavoro forzato, sulla deforestazione, sulle restrizioni da eventi bellici, sulle misure di sicurezza sanitaria, fitosanitaria, sui movimenti di valuta e molto altro).

Le novità del nuovo codice doganale – in vigore a scaglioni temporali, da subito per alcuni aspetti, fino al 2034 per la piena messa a regime – sono molte e di particolare impatto soprattutto per alcuni schemi di business (si pensi al pacchetto e-commerce subito in vigore), ma se dovessimo individuare due espressioni chiave in grado di caratterizzarne le principali modifiche, queste sarebbero: presidio dei player e governo del dato.

Sul primo punto, quello del presidio dei player, si osservano anzitutto alcune direttrici estremamente innovative.

In effetti, si rileva come, sia per l’esportazione, sia per l’importazione, il sistema vuole ore un operatore stabilito nella UE, titolare del relativo regime (in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è considerato importatore).

È un evidente cambio di passo, soprattutto per l’import, ma l’intento è chiaro: non sono più tollerate forme, per così dire, lasche di permanenza nell’UE, dove ora, se si vuol operare, occorre essere individuati e presenti, con ogni effetto del caso anche ai fini dell’imposizione diretta.

La questione è particolarmente evidente nell’ambito del citato pacchetto e-commerce che, tra l’altro, è fin da subito chiamato all’attuazione della misura della nuova handling fee unionale, la tassa di gestione eccezionale destinata, in particolare, alle operazioni e-commerce e che si aggiunge al dazio di 3 euro per le operazioni e-com effettuate a mezzo IOSS e spedizioni postali, già in vigore da alcuni mesi.

In questo settore specifico, entra addirittura il deemed importer, l’importatore presunto, intesa come tale la piattaforma di commercio elettronico, oramai pienamente nel mirino del legislatore unionale, così ai fini dell’IVA, così ai fini doganali, quale soggetto responsabile per le operazioni di ingresso nell’UE, ai fini fiscali ed ai fini extra-tributari.

In parallelo con questo sistema di individuazione dei responsabili dei regimi doganali, si innesta il nuovo “operatore economico di fiducia e certificato”, noto come Trust and Check Operator (T&C).

Si tratta di un modello più avanzato rispetto allo status di operatore economico autorizzato – AEO (che pure permane)-, fondato su una relazione di maggiore trasparenza e fiducia tra impresa e autorità doganali, in ragione dell’elevata sofisticazione del sistema di dialogo tra operatore ed autorità che il T&C prevede, imponendo la condivisione di sistemi e contabilità d’impresa in tempo reale, ragione per cui esso è per ora apparentemente rivolto ai big player internazionali.

In cambio, il Trust and Check trader potrà accedere a facilitazioni più ampie, in parte già oggi previste dall’attuale codice doganale e, in concreto, mai attuate: possibilità di fornire alcuni dati dopo lo svincolo, svolgere in autonomia specifici controlli (self assessment), procedere allo svincolo delle merci presso i propri siti, utilizzare semplificazioni in materia di garanzie, determinare periodicamente l’obbligazione doganale e differirne il pagamento.

Sul secondo punto, quello del governo del dato, è fondamentale il richiamo al vero perno tecnologico della riforma che è, in effetti, il “centro doganale digitale dell’UE”, comunemente indicato come EU Customs Data Hub, configurato come piattaforma centralizzata, che dovrà sostituire progressivamente gli attuali sistemi elettronici nazionali e unionali, secondo un programma di transizione destinato a evitare soluzioni di continuità e realizzare un “insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali”.

L’Hub gestirà in forma unica e centralizzata (ad opera dell’Autorità doganale UE), ad esempio, le formalità, i controlli, il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, della tassa di gestione dell’Unione, delle accise e dell’IVA, la gestione delle garanzie e sorveglianza doganale delle merci. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali.

Questo significa che le basi del nuovo rapporto doganale si fondono sulla condivisione delle scritture contabili tra impresa ed autorità, per i modelli virtuosi, mentre su un principio di trattamento unico, per tutti i player del mercato internazionale.

Qui, però, sta la chance e, insieme, il punto critico della riforma, che è una rivoluzione fondata su schemi di partnership che non solo presuppongono la volontà delle imprese (volontà che i numeri della certificazione AEO hanno visto piuttosto carente), ma impongono una capacità di gestione del dato estremamente evoluta.

È vero che i considerando e le norme del nuovo Codice riconoscono che le microimprese e le piccole e medie imprese, quali player, svolgono un ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione, ma il fatto è che spesso devono fare fronte a oneri amministrativi e di conformità proporzionalmente più elevati nell’adempimento degli obblighi doganali; per questo, il legislatore UE ritiene importante tenere conto della loro situazione specifica e sostenere misure che ne facilitino la conformità, anche attraverso procedure semplificate, orientamenti chiari e una rappresentanza doganale accessibile.

È però anche vero – come dimostrano i lavori preparatori del CDU e le richieste di mantenimento del sistema AEO assieme al meno accessibile T&C – che l’infrastruttura tecnologica, la condivisione di informazioni, la protezione della compliance doganale, comportano sforzi enormi per le imprese, che operano sul fronte doganale come su decine di altri fronti, ognuno con i suoi processi, le sue norme, le sue necessità.

Per questo, l’auspicio è che “AI”, “data hub”, “automazione”, non siano parole vuote o, peggio, modelli ideologici, ma vengano letti per quello che sono, ossia non fini, ma strumenti di lavoro al servizio dell’autorità, per le sue esigenze di gestione e controllo, e soprattutto delle imprese, nell’ambito delle quali la chiave che il sistema deve perseguire è quello dell’approccio monofase, once only, dove l’informazione, se e come richiesta/condivisa, non sia utile solo alla questione doganale, ma quanto più possibile (sia utile) anche su altri fronti (modelli 231/01, scritture contabili, scritture fiscali ed IVA, gestione di magazzino, conformità, sicurezza, ecc..).
fonte Blast | Maggioli | direttore Dario Deotto
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