23/09/2026
Nuovo Codice Doganale: tra presidio dei player e governo del dato
di Ettore Sbandi
fonte Blast
set 23 2026
-------------------
Con il regolamento 2108/2026 nasce il nuovo codice Doganale dell’Unione Europea; dopo un lungo periodo di lavori ed annunci, a distanza di dieci anni dall’attivazione dell’attuale Codice, arriva a compimento, dunque, una delle riforme tributarie unionali più attese e d’impatto del periodo contemporaneo.
La novità – non è un caso – si innesta in un periodo storico in cui la centralità del tema trade ha assunto contorni e connotati neppure immaginabili fino a pochi anni fa: le tensioni geopolitiche ed il progresso tecnologico, insieme, hanno generato la proliferazione di norme, regole speciali, misure emergenziali, restrizioni, limitazioni, controlli e nuove partnership, che hanno impatto non più solo sulla tematica del tributo (il dazio), ma anche su questioni più ampie che vedono l’importazione o l’esportazione di un bene quale momento critico (norme di controllo sulle emissioni, sul lavoro forzato, sulla deforestazione, sulle restrizioni da eventi bellici, sulle misure di sicurezza sanitaria, fitosanitaria, sui movimenti di valuta e molto altro).
Le novità del nuovo codice doganale – in vigore a scaglioni temporali, da subito per alcuni aspetti, fino al 2034 per la piena messa a regime – sono molte e di particolare impatto soprattutto per alcuni schemi di business (si pensi al pacchetto e-commerce subito in vigore), ma se dovessimo individuare due espressioni chiave in grado di caratterizzarne le principali modifiche, queste sarebbero: presidio dei player e governo del dato.
Sul primo punto, quello del presidio dei player, si osservano anzitutto alcune direttrici estremamente innovative.
In effetti, si rileva come, sia per l’esportazione, sia per l’importazione, il sistema vuole ore un operatore stabilito nella UE, titolare del relativo regime (in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è considerato importatore).
È un evidente cambio di passo, soprattutto per l’import, ma l’intento è chiaro: non sono più tollerate forme, per così dire, lasche di permanenza nell’UE, dove ora, se si vuol operare, occorre essere individuati e presenti, con ogni effetto del caso anche ai fini dell’imposizione diretta.
La questione è particolarmente evidente nell’ambito del citato pacchetto e-commerce che, tra l’altro, è fin da subito chiamato all’attuazione della misura della nuova handling fee unionale, la tassa di gestione eccezionale destinata, in particolare, alle operazioni e-commerce e che si aggiunge al dazio di 3 euro per le operazioni e-com effettuate a mezzo IOSS e spedizioni postali, già in vigore da alcuni mesi.
In questo settore specifico, entra addirittura il deemed importer, l’importatore presunto, intesa come tale la piattaforma di commercio elettronico, oramai pienamente nel mirino del legislatore unionale, così ai fini dell’IVA, così ai fini doganali, quale soggetto responsabile per le operazioni di ingresso nell’UE, ai fini fiscali ed ai fini extra-tributari.
In parallelo con questo sistema di individuazione dei responsabili dei regimi doganali, si innesta il nuovo “operatore economico di fiducia e certificato”, noto come Trust and Check Operator (T&C).
Si tratta di un modello più avanzato rispetto allo status di operatore economico autorizzato – AEO (che pure permane)-, fondato su una relazione di maggiore trasparenza e fiducia tra impresa e autorità doganali, in ragione dell’elevata sofisticazione del sistema di dialogo tra operatore ed autorità che il T&C prevede, imponendo la condivisione di sistemi e contabilità d’impresa in tempo reale, ragione per cui esso è per ora apparentemente rivolto ai big player internazionali.
In cambio, il Trust and Check trader potrà accedere a facilitazioni più ampie, in parte già oggi previste dall’attuale codice doganale e, in concreto, mai attuate: possibilità di fornire alcuni dati dopo lo svincolo, svolgere in autonomia specifici controlli (self assessment), procedere allo svincolo delle merci presso i propri siti, utilizzare semplificazioni in materia di garanzie, determinare periodicamente l’obbligazione doganale e differirne il pagamento.
Sul secondo punto, quello del governo del dato, è fondamentale il richiamo al vero perno tecnologico della riforma che è, in effetti, il “centro doganale digitale dell’UE”, comunemente indicato come EU Customs Data Hub, configurato come piattaforma centralizzata, che dovrà sostituire progressivamente gli attuali sistemi elettronici nazionali e unionali, secondo un programma di transizione destinato a evitare soluzioni di continuità e realizzare un “insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali”.
L’Hub gestirà in forma unica e centralizzata (ad opera dell’Autorità doganale UE), ad esempio, le formalità, i controlli, il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, della tassa di gestione dell’Unione, delle accise e dell’IVA, la gestione delle garanzie e sorveglianza doganale delle merci. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali.
Questo significa che le basi del nuovo rapporto doganale si fondono sulla condivisione delle scritture contabili tra impresa ed autorità, per i modelli virtuosi, mentre su un principio di trattamento unico, per tutti i player del mercato internazionale.
Qui, però, sta la chance e, insieme, il punto critico della riforma, che è una rivoluzione fondata su schemi di partnership che non solo presuppongono la volontà delle imprese (volontà che i numeri della certificazione AEO hanno visto piuttosto carente), ma impongono una capacità di gestione del dato estremamente evoluta.
È vero che i considerando e le norme del nuovo Codice riconoscono che le microimprese e le piccole e medie imprese, quali player, svolgono un ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione, ma il fatto è che spesso devono fare fronte a oneri amministrativi e di conformità proporzionalmente più elevati nell’adempimento degli obblighi doganali; per questo, il legislatore UE ritiene importante tenere conto della loro situazione specifica e sostenere misure che ne facilitino la conformità, anche attraverso procedure semplificate, orientamenti chiari e una rappresentanza doganale accessibile.
È però anche vero – come dimostrano i lavori preparatori del CDU e le richieste di mantenimento del sistema AEO assieme al meno accessibile T&C – che l’infrastruttura tecnologica, la condivisione di informazioni, la protezione della compliance doganale, comportano sforzi enormi per le imprese, che operano sul fronte doganale come su decine di altri fronti, ognuno con i suoi processi, le sue norme, le sue necessità.
Per questo, l’auspicio è che “AI”, “data hub”, “automazione”, non siano parole vuote o, peggio, modelli ideologici, ma vengano letti per quello che sono, ossia non fini, ma strumenti di lavoro al servizio dell’autorità, per le sue esigenze di gestione e controllo, e soprattutto delle imprese, nell’ambito delle quali la chiave che il sistema deve perseguire è quello dell’approccio monofase, once only, dove l’informazione, se e come richiesta/condivisa, non sia utile solo alla questione doganale, ma quanto più possibile (sia utile) anche su altri fronti (modelli 231/01, scritture contabili, scritture fiscali ed IVA, gestione di magazzino, conformità, sicurezza, ecc..).
fonte Blast | Maggioli | direttore Dario Deotto
Grazie per essere parte attiva di Blast.