03/06/2026
Nell’era digitale, ciascuno di noi (soprattutto chi utilizza i ) lascia online una traccia di se stesso, della propria vita e delle proprie abitudini. Proprio queste tracce raccontano, spesso, una realtà molto diversa da quella che emerge dai documenti fiscali o anagrafici.
Con la sentenza n. 15018 del 27 aprile 2026, la Cassazione ha stabilito che lo stato formale di disoccupazione non è sufficiente a escludere la responsabilità per omesso mantenimento dei figli, quando i profili social del genitore documentino lo svolgimento di attività lavorative in nero.
La Cassazione, in primo luogo, richiama il proprio orientamento secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e deve integrare una situazione di “persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti”. Tale condizione, però, non può essere dimostrata dalla mera documentazione dello stato formale di disoccupazione.
In secondo luogo, la Cassazione valorizza gli elementi probatori ricavati dalla consultazione dei profili social dell’imputato, dai quali emergeva che l’uomo svolgeva attività di fotografo a eventi e di istruttore in palestra, attività mai dichiarate fiscalmente, ma concretamente documentate. I giudici sottolineano con precisione che queste prove non costituivano “pettegolezzi o voci di popolo”, ma elementi oggettivi e verificabili acquisiti nell’ambito delle indagini. Gli Ermellini precisano che l’impossibilità assoluta non coincide con l’indigenza totale, ma richiede una valutazione concreta che tenga conto dell’entità dell’assegno, delle disponibilità reddituali effettive e della prontezza nel reperire ulteriori fonti di guadagno. Nel caso di specie, l’imputato non aveva addotto alcun impedimento oggettivo che gli precludesse di procurarsi altre entrate.