13/01/2015
SISTRI: proroga regime "doppio binario" ed entrata in vigore delle sanzioni per omessa iscrizione o omesso pagamento contributi
E' stato pubblicato il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 "milleproroghe" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2014), che proroga al 31 dicembre 2015 il termine di non sanzionabilità per l'utilizzo del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) e l'obbligo di utlizzo del sistema cartaceo (formulari identificazione rifiuto, registri carico/scarico rifiuti) in regime di cosiddetto "doppio binario".
Entrano invece in vigore, con decorrenza 1 febbraio 2015, le sanzioni per l'omessa iscrizione a SISTRI da parte dei soggetti obbligati e omesso o ritardato pagamento del relativo contributo.
Ricordiamo che i soggetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati all'adesione a SISTRI sono ad oggi i seguenti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con piu' di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con piu' di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.