28/08/2020
Tutte spese che, in base al comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, sono detraibili. Come infatti aveva avuto modo di ribadire l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 229/E/2009, richiamando il contenuto della circolare 57/E del 24 febbraio 1998, tra le spese sulle quali si può calcolare la detrazione dell’imposta, rientrano:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
Il superbonus del 110% del decreto Rilancio include anche le parcelle dei tecnici coinvolti nei lavori? Facciamo chiarezza.