02/10/2021
NOTA INFORMATIVA: DL 127 del 21/09/2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID – 19 e il rafforzamento del sistema di screening”
Si riassumono di seguito le principali indicazioni riportate all’ Art.3 “Disposizioni urgenti sull’impiego
di certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) in ambito lavorativo privato”:
- Dal 15/10/2021 al 31/12/2021 è fatto obbligo a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore
privato di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
- Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica
- Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate con le modalità indicate dal
Decreto ex art.9 comma 10 (specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19” che consente
di controllare la sola autenticità, validità e integrità del certificato).
- I lavoratori sprovvisti di certificazione per i quali vige il divieto di accesso nei luoghi di lavoro,
andranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione (non
oltre il 31/12/2021) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di
lavoro;
Durata del Green Pass:
- Green pass rilasciato per completamento del ciclo vaccinale: 12 mesi
- Green pass rilasciato per avvenuta guarigione: 6 mesi
- Green pass rilasciato per esito negativo di tampone rapido/molecolare: 48h
Si precisa che si attende dal Governo un distinto provvedimento che potrebbe portare a 72h la
validità dei certificati verdi connessi a test molecolari.