Studio Massaro

Studio Massaro Impossible is nothing

14/05/2020

Decreto rilancio

Nuove misure di sostegno alle imprese, dai contributivi a fondo perduto all’eliminazione dell’IRAP di giugno, indennizzi a Partite IVA e lavoratori autonomi anche per aprile e maggio con pagamento immediato, proroga cassa integrazione e NASpI, bonus per colf e badanti, incentivi fiscali, in primis la detrazione al 110% per Ecobonus e lavori antisismici. Come previsto, il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri è una vera e propria manovra economica, tutta dedicata alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ovvero la ripartenza con tutte le sue incognite e difficoltà.
C’è anche la regolarizzazione per i lavoratori stranieri che lavorano in agricoltura oppure nelle famiglie, uno dei capitoli su cui si è maggiormente concentrato il dibattito negli ultimi giorni. E ancora: mobilità sostenibile, misure di conciliazione lavoro-famiglia, smart working.

Il provvedimento è stato approvato dal CdM il 13 maggio e contiene misure per 55 miliardi di euro. Vediamo brevemente le novità più rilevanti.
Finanziamenti imprese: contributi a fondo perduto per le PMI e le Partite IVA fino a 5 milioni di fatturato, con un indennizzo proporzionato alla perdita di fatturato di aprile 2020. Interventi nel capitale e sconti fiscali per le imprese più grandi con diverse modulazioni: pari passu, ovvero ingresso dello Stato per una quota pari alla ricapitalizzazione dei soci per chi fattura da 10 a 50 milioni di euro; intervento attraverso Cassa Depositi e prestiti per le imprese più grandi.
IRAP: non pagheranno l’imposta regionale sulle attività produttive di giugno (saldo 2019 e acconto 2020) le imprese e i lavoratori autonomi che fatturano fino a 250 milioni.
IMU: niente acconto di giugno per alberghi e stabilimenti balneari.
Fisco imprese: slitta a settembre la ripresa dei versamenti IVA, delle ritenute e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio. Niente sanzioni sulla memorizzazione dei corrispettivi fino al 2021, anno in cui slitta anche la lotteria degli scontrini.
IVA: soppresse le clausole di salvaguardi sugli aumenti delle aliquote dal 2021.
Indennizzo Partite IVA e professionisti: proroga per il mese di aprile del bonus 600 euro già utilizzato in marzo (analoga la platea dei beneficiari), mentre in maggio l’indennizzo sale fino a mille euro ma con nuovi paletti legati alla perdita di fatturato per Covid 19. Proroga aprile e maggio dei 600 euro per i professionisti iscritti alle casse private.
Affitti, bollette, agevolazioni fiscali PMI: credito d’imposta al 60% sull’affitto per imprese fino a 5 milioni di fatturato. Niente quota fissa in bolletta per tre mesi. Crediti d’imposta per lavori edilizi di sicurezza anti Covid, e per le misure di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Bonus badanti e colf: 500 euro al mese per aprile e maggio.
Ammortizzatori sociali: altre 9 settimane di cassa integrazione, utilizzabili fino al 31 ottobre 2020, con varie modulazioni. Possibilità di pagamento della cig da parte dell’azienda anche nel caso della cassa in deroga, bypassando il lungo iter tramite le Regioni in fase di domanda. Pratiche più veloci nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS. Arriva il reddito di emergenza, fra i 400 e gli 800 euro, per famiglie con ISEE fino a 15mila euro. Due mesi in più di NASpI e DIS COLL.
Occupazione: aiuti alle imprese per evitare licenziamenti. Stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo prorogati fino al 17 agosto. Riduzione di orario di lavoro con una parte dedicata alla formazione, sovvenzionata dallo stato, attraverso accordi da inserire nei contratti.
Sanatoria immigrati in agricoltura e per colf e badanti, con scudo penale e amministrativo per i datori di lavoro. Permessi di soggiorno di sei mesi per chi ha il permesso scaduto e cerca lavoro in agricoltura oppure come badante o colf.
Conciliazione vita-lavoro: altri 15 giorni di congedo parentale straordinario, in aggiunto ai 15 già previsti dal Cura Italia, per chi ha figli fino a 12 anni a casa da scuola, bonus baby sitter a 1200 euro. Altre 12 giornate di permessi legge 104 utilizzabili in maggio e giugno. Smart working senza accordi individuali per chi ha figli fino a 14 anni.
Tregua fiscale: niente cartelle esattoriali fino a settembre.
Agevolazioni fiscali: detrazione al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismici, possibile lo sconto direttamente in fattura e la cessione alle banche. Incentivi per gli investimenti nel capitale di imprese danneggiate da Coronavirus. Agevolazioni sugli investimenti nell’economia reale (come i PIR, piani individuali di risparmio).
Turismo: voucher da 150 a 500 euro in base all’ISEE e alla composizione del nucleo famigliare, in parte utilizzabili come sconto per alberghi e strutture ricettive in parte come credito d’imposta.
Mobilità: incentivi fiscali per l’acquisto di biciclette o monopattini, sconti sugli abbonamenti annuali dei mezzi pubblici.
Nuove agevolazioni per le startup innovative.
Risorse per stimolare attività di ricerca e sviluppo tramite partenariati pubblico privati.
Misure di sostegno ai trasporti e ai mezzi pubblici.

03/01/2020

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09/04/2019
09/10/2018

ROVIGO – Prima di stringere il primo bullone, un aspirante autoriparatore in Italia per aprire la propria nuova officina deve sottostare fino a 86 adempimenti, contattare fino a 30 enti diversi per ben 48 volte e spendere oltre 18.500 euro. Non va meglio per un aspirante falegname che di adempimen...

30/07/2018

Key Man. Finalmente alcuni imprenditori, professionisti e managers capiscono che non sono immortali. A seguito dell’improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne qualcuno si pone la fatidica domanda "Se capitasse.... la mia famiglia...la mia azienda...Cosa succederebbe?" Ilsole24ore.com

29/01/2018

Agevolazioni

Iper e Super Ammortamento

A cosa serve
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Quali vantaggi
Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
Il beneficio è cumulabile con:
Nuova Sabatini
Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Patent Box, Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative, Fondo Centrale di Garanzia.
A chi si rivolge
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Come si accede
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione
Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 settembre 2018.
Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

26/06/2016

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per contributi alle start up innovative.
Il bando riguarda sia la creazione che il consolidamento di start up con l’obiettivo di aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale.

La dotazione finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro, di cui 4 per la creazione ed 1 per il consolidamento.

Beneficiarie sono le piccole e medie imprese venete. Per le startup già avviate possono partecipare anche spin off della ricerca.

Le spese ammissibili possono riguardare investimenti, spazi di lavoro, strumenti e attrezzature, consulenze e servizi esterni, spese di costituzione.

Per quanto riguarda la sezione relativa alla creazione di start up sono ammissibili i progetti di creazione di startup innovative che, per la loro attività, usufruiscono dei servizi offerti da un incubatore presente sul territorio della regione Veneto.

Sono ammissibili le spese comprese tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 30 mila euro.

L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, è pari all’80% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda la sezione relativa al consolidamento di startup già avviate sono ammissibili le spese comprese tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 200 mila euro.

L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, è pari al 60% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.

21/10/2015

IVA
Riforma tributaria, sanzioni penali limitate
Riforma fiscale, dichiarazione infedele, fraudolenta, omessa presentazione, evasione, mancato versamento Iva e ritenute.

Sporcarsi la fedina penale per un reato fiscale, se si è titolari di un’attività, è più facile di quanto si creda: complice la crisi, difatti, si arriva presto a cumulare importi consistenti di Iva o di ritenute non versate. Con la riforma tributaria però, lo Stato ha deciso di alleggerire, in generale, le conseguenze delle violazioni in materia fiscale, specie per quanto riguarda gli omessi versamenti e le violazioni meno significative; si appesantiscono, d’altra parte, le conseguenze per le più rilevanti evasioni d’imposta, specie ove venga ravvisato il dolo del contribuente.
Vediamo, nel dettaglio, quali sono le nuove ipotesi sanzionabili penalmente in materia di dichiarazione omessa, infedele, fraudolenta, evasione ed omissione d’imposta.

Dichiarazione infedele
La precedente normativa prevedeva una soglia di punibilità (reclusione da 1 a 3 anni), in caso di dichiarazione infedele, al di sopra di 50.000 Euro d’imposta evasa, con un imponibile minimo di 2 milioni di Euro.
Ora, invece, la delega fiscale ha elevato a 150.000 Euro tale soglia, ed elevato l’imponibile a 3 milioni di Euro.
I costi fiscalmente indeducibili, purchè esistenti, e gli errori relativi all’inerenza ed alla competenza, non rilevano più penalmente. Questo, in quanto il decreto ha sciolto i dubbi interpretativi in merito, indicando esplicitamente che la parola «fittizi», ovunque inserita all’interno della norma, significa «inesistenti»: quindi non sono sanzionabili penalmente i costi inseriti in dichiarazione, se non deducibili ma realmente sostenuti. Inoltre, l’imposta evasa a cui riferirsi per la quantificazione della soglia è da intendersi al netto delle perdite, che non rilevavano, invece, nella precedente normativa.
Non sono punibili, infine, le valutazioni che determinano uno scostamento minore del 10% rispetto a quelle corrette.

Dichiarazione fraudolenta
La punibilità della dichiarazione fraudolenta commessa con l’uso di fatture o di altri documenti per giustificare operazioni inesistenti, ossia la cosiddetta dichiarazione fraudolenta di prima tipologia, è estesa, dalla riforma, a tutte le dichiarazioni d’imposta su redditi ed Iva; punibilità, dunque, per tutte le dichiarazioni, e non più solamente per quelle annuali.
Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta effettuata avvalendosi di altri artifici, la fattispecie continuerà a riguardare chi effettua operazioni simulate, oppure con l’uso di documenti falsi ed altri mezzi volti alla frode per ostacolare l’accertamento. Si configurerà il reato laddove:
– l’imposta evasa (riferita alla singola dichiarazione) risulti superiore a 30.000 Euro;
– gli introiti sottratti all’ imposizione risultino superiori al 5% dell’attivo indicato nella dichiarazione;
– gli introiti sottratti all’ imposizione risultino superiori a 1 milione e mezzo di Euro;
– i crediti e le ritenute fittizie che hanno diminuito l’imposta risultino superiori al 5% dell’imposta dovuta;
– i crediti e le ritenute fittizie che hanno diminuito l’imposta risultino superiori a 30.000 Euro.

Omessa presentazione della dichiarazione
La riforma, per l’omessa presentazione della dichiarazione, ha elevato la soglia di punibilità da 30.000 a 50.000 Euro.
Dall’altra parte, però è stato previsto un aumento della pena: in luogo della reclusione da 1 a 3 anni, infatti, la reclusione andrà da un minimo di 18 mesi a un massimo di 4 anni.
La delega fiscale ha anche introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta: in pratica, l’omessa presentazione del modello 770 sarà punita con la reclusione da 1 anno e sei mesi a quattro anni. Perché si tratti di reato, però, l’importo delle ritenute non dichiarate e non versate dovrà risultare oltre i 50.000 Euro.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti
L’emissione di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, effettuata per agevolare un terzo nell’evadere imposte sui redditi ed Iva, è punita con la reclusione da un minimo di 1 anno e 6 mesi sino a un massimo di 6 anni.

Omessi versamenti Iva e ritenute
La soglia per l’omesso versamento Iva e ritenute sale, dal 22 ottobre 2015, con l’entrata in vigore della riforma, sale da 50.000 a 150.000 euro: grazie al principio del favor rei, chi ha mancati pagamenti superiori a 50.000 Euro ma inferiori a 150.000 non potrà essere perseguibile penalmente.

21/10/2015

Canone Rai con la bolletta della luce


La richiesta di pagamento del canone Rai arriverà con la bolletta della luce: si rafforza sempre più quella che sino a ieri sembrava solo un’ipotesi, tant’è che la misura potrebbe entrare nella legge di Stabilità per il 2016 (già la stessa misura era stata “minacciata” un anno fa dallo stesso Governo) o, diversamente, in un momento successivo, attraverso un emendamento, per avere più tempo utile ad armonizzare le banche dati tra società fornitrici del servizio elettrico e “Mamma Rai”.
A confermarlo è Antonello Giacomelli, sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni, a margine di un convegno. “Gli affinamenti”, ha aggiunto, “sono in stato avanzato. Le indicazioni di Renzi sono chiare: abbassare il costo per i cittadini e recuperare l’evasione. Su questa linea ci muoveremo”.

Al nodo restano ancora forti dubbi: cosa farà chi ha la luce, ma non utilizza il televisore (si pensi alle tanti sedi di società)? E chi non pagherà il canone, si vedrà staccare la corrente elettrica? Si può davvero mettere sullo stesso piano il mancato pagamento del canone per la televisione di Stato con un bene essenziale quale la luce, sicché la morosità rispetto al primo comporterà il distacco della seconda? Se la Rai invierà, alla società elettrica, informazioni sbagliate, chiedendo pagamenti invece non dovuti, come nei tanti casi in cui il contribuente non è tenuto al versamento del canone (, lo si costringerà a una serie di ricorsi dal giudice, aumentando così il contenzioso e le cause bagattellari, per poi, dopo numerosi anni, scoprire che il cittadino aveva ragione?
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Peraltro, le società della luce che svolgeranno il servizio di riscossori per conto della Rai, chiederanno – come è presumibile che avvenga in questo Paese – un contributo per tale attività, che ricadrà – neanche a dirlo – sullo stesso consumatore. Risultato: il canone Rai, invece di diminuire (per come promesso), probabilmente aumenterà o comunque resterà invariato. Senza contare che, con il pagamento del canone insieme alla luce, salta anche l’idea di rapportare la misura dell’importo del canone alla capacità contributiva dell’utente: se davvero (come più volte ribadito dalla giurisprudenza), il canone RAI è una tassa (sul possesso della tv), non dovrebbe essere commisurato alla ricchezza del contribuente?


Insomma, i dubbi restano forti e l’opposizione, specie le associazioni di tutela dei consumatori, sono già sul piede di guerra.

Sempre nella legge di Stabilità Renzi ha confermato anche la correzione al regime dei forfettari (cosiddetti “minimi”). L’idea su cui si sta lavorando è quella di rivedere al rialzo di 5mila o 10mila euro tutte le soglie di ricavi. Solo i professionisti beneficerebbero di un aumento maggiorato di ulteriori 5mila euro. Per le nuove partite Iva, poi, l’imposta sostitutiva del 15% sarebbe ridotta a un terzo per i primi tre anni. Ma anche qui tutto ruota intorno alle risorse disponibili.

21/10/2015

PER QUANTO EQUITALIA CI PUÒ RINCORRERE?

TERMINI DI DECADENZA

Termini generali di notifica della cartella di pagamento
Equitalia deve notificare la cartella, a pena di decadenza, entro termini predeterminati che a breve vedremo. Nel caso in cui la notifica debba raggiungere più persone (cosiddetti obbligati in solido), la tempestiva notifica ad uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati [1].

Per verificare se la notifica sia avvenuta nel rispetto dei termini è necessario prendere a riferimento la data in cui Equitalia ha spedito la cartella e non il giorno in cui il destinatario l’ha ricevuta.

Qualora, nonostante il decorso del termine di decadenza, Equitalia notifichi ugualmente la cartella, il contribuente, per evitare che la stessa divenga definitiva e di subire il pignoramento, deve comunque impugnarla con ricorso al giudice. Eventualmente, in via preventiva, si può tentare la carta dell’istanza in autotutela da presentare alla stessa società Equitalia: soluzione di certo più agevole e meno costosa, ma che non garantisce un risultato certo, posta la nota inefficienza. Pertanto, poiché detta istanza non sospende i termini per la causa in tribunale, è sempre meglio, in assenza di risposta da parte dell’Esattore, procedere ugualmente per le vie giudiziarie prima che decorrano inesorabilmente i giorni concessi dalla legge per tale attività (di norma 60 giorni dalla notifica della cartella).

Irpef, Ires, IVA, Irap
Come anticipato, i termini di decadenza variano a seconda del tipo di imposta iscritta a ruolo. Iniziamo dalle imposte dirette, IVA e IRAP:

– in caso di controllo automatico della dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP [2]: 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine decorre, se successivo, dall’anno di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno di presentazione;

– in caso di controllo e liquidazione della tassazione separata (dei redditi) sulle indennità di fine rapporto e altre [3]: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta

– in caso di controllo formale della dichiarazione dei redditi: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

– in caso di atto di recupero a seguito di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti [4]: 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.

Altre imposte indirette
Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro termini che, secondo la giurisprudenza, sono differenti se la definitività dell’atto deriva dalla mancata impugnazione o dal rigetto (integrale o parziale) del contenzioso:

– per mancata impugnazione: la notifica deve essere effettuata entro il termine il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo [5].

– a seguito di sentenza: in questo caso, secondo una parte della giurisprudenza, la notifica deve essere effettuata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza [6].
Tuttavia, in senso contrario, altra giurisprudenza ritiene invece applicabile il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza [7].

Nuovi termini di decadenza
Si tratta di ipotesi previste per alcuni casi particolari che vanno a integrare quelli, invece, previsti dalla disciplina generale.

In caso di contribuente che abbia ottenuto da Equitalia la dilazione (cosiddetta rateazione) del debito, qualora questi sia successivamente decaduto dal beneficio (per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive) per somme dovute a seguito di controllo e accertamento, Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano [8].

In caso di procedure per la risoluzione della crisi d’impresa, Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

– alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato, per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato;

– alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento, per i crediti rientranti negli accordi di ristrutturazione dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale;

– alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo o della proposta di piano del consumatore, per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta.


TERMINI DI PRESCRIZIONE

Conoscere la prescrizione della cartella di Equitalia equivale, un po’, a rispondere alla domanda: “Dopo quanto tempo scade la cartella di pagamento dalla sua notifica?”. Ebbene, anche in questo caso la risposta non è la stessa, ma tutto dipende dal tributo iscritto a ruolo.

Imposte locali
Per le imposte locali come quella sui rifiuti (oggi la Tari), l’Imu, l’Ici, la tosap, la prescrizione è di cinque anni.

Contributi Inps
Anche per i contributi dovuti all’Istituto di previdenza la prescrizione è di cinque anni.

Multe
Parimenti, per le cartelle notificate a seguito di contravvenzioni stradali la prescrizione è di cinque anni.

Bollo auto
La prescrizione, in questo caso, è breve e corrisponde a tre anni.

Imposte sui redditi, Irap e IVA
Per Irpef, Ires, Irap e IVA la prescrizione è di 10 anni.
È decennale anche la prescrizione tutte le volte in cui la cartella esattoriale sia stata emessa a seguito di un giudizio in tribunale con condanna del contribuente

12/05/2015

Atti dell’Agenzia Entrate firmati da falsi dirigenti: ultime sentenze -

Accertamenti fiscali e avvisi del fisco: l’eccezione è ormai sistematicamente sollevata dai contribuenti davanti a tutte le Commissioni Tributarie.

Ancora una sentenza a favore dei contribuenti che ha annullato l’accertamento fiscale firmato da uno dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate dichiarati “decaduti dalla carica” per via della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso marzo.

Si fa sempre più incandescente il fronte del contenzioso su quello che è stato ribattezzato come lo scandalo dei “falsi dirigenti” del fisco, coloro cioè che sono stati promossi in carriera senza alcun concorso pubblico. E nei prossimi mesi – c’è da scommetterlo – sarà un susseguirsi di pronunce che affronteranno la questione sulla validità dei relativi atti. L’esito delle controversie, infatti, è tutt’altro che certo non essendo ancora intervenuta la Cassazione a dirimere la questione.

Di certo si possono già ti**re le prime somme: mentre la Commissione Tributaria di Gorizia e quella di Macerata hanno sposato la tesi pro-fisco, l’autorevole CTP di Milano e quella di Reggio Emilia si sono schierati a favore dei contribuenti. Oggi però arrivano altre due sentenze. Eccole.

La Commissione Tributaria provinciale di Brescia [1] sposa la tesi della nullità dell’accertamento fiscale. I giudici hanno infatti sottolineato che, in caso di contestazione da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate deve riuscire a dimostrare che il firmatario dell’accertamento fiscale avesse i poteri per impegnare l’ufficio o, in assenza, fosse munito di delega del dirigente (un’ipotesi non del tutto coincidente con quella analizzata dalla Corte Costituzionale, ma da molti commentatori utilizzata come riferimento per avvalorare la tesi contraria al fisco). Dunque, secondo la sentenza in commento, il contribuente deve limitarsi a sollevare l’eccezione relativa all’assenza di poteri in capo al funzionario, mentre l’amministrazione deve fornire la prova contraria (ossia la presenza della delega alla firma conferita dal “vero” capo ufficio), trattandosi di documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Spetta, dunque, a quest’ultima l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere con la presenza dell’eventuale delega.

Di diverso avviso è la CTP di Pesaro [2] secondo cui anche quando venga annullata la nomina del titolare di un organo della pubblica amministrazione, l’invalidità della sua investitura non avrebbe ripercussioni sugli atti da questi emessi in passato. Poiché – sempre secondo la Commissione – i vizi dell’atto di nomina di un organo hanno effetti sugli atti espressivi di tale competenza generale solo per il futuro, ma mai per il passato. È la cosiddetta tesi del “funzionario di fatto”, sostenuta da alcuni giudici. Tale conclusione deriverebbe dal principio di conservazione degli atti della P.A
[1] CTP Brescia, sent. n. 277/2015.
[2] CTP Pesaro, sent. n. 209/1/15

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