Alen Group - Divisione Logistica

Alen Group - Divisione Logistica Alen Group, fondata nel 2002, è una società specializzata nell’attività di logistica inbound/outbound, trasporto e freight forwarding.

07/05/2015

Elenco Enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all’agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l’azionamento delle autoambulanze

Roma, 9 febbraio 2015

IL DIRETTORE CENTRALE
Visto l’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l’aliquota
ridotta di accisa per i carburanti consumati per l’azionamento delle autoambulanze
destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e
di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell’amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d’imposta, del menzionato beneficio fiscale;
Visto il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal
comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
Visto il “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, emanato dal Direttore dell’Agenzia, prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 ed, in particolare, il n. 73 dell’allegata tabella;
Vista la determinazione prot. n. 145905/RU del 24 dicembre 2014 del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise e altre Imposte Indirette, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all’accoglimento delle domande, corredate dalla prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere
ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette
00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 06.50246556 – Fax +39 06.50245372
e-mail: [email protected]
Art.1
1. All’elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla
agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.504 e dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai
carburanti consumati per l’azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, vengono aggiunti:
1479) “Fondazione Catis”, con sede in Bologna;
1480) “A.V.I.S. Comunale Uri”, con sede in Uri (SS);
1481) “A.V.I.S. Comunale di Porto Torres”, con sede in Porto Torres (SS).
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet dell’ Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.

07/05/2015

art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (split payment) – Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015

Roma, 11 febbraio 2015

Si fa seguito alla nota 3395/RU del 12 gennaio u.s. con la quale la scrivente Direzione Centrale ha emanato istruzioni in merito alle nuove modalità di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi previste, per alcune pubbliche amministrazioni, dal nuovo art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
Al riguardo, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, che ad ogni buon conto si allega in copia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Agenzie Fiscali sono escluse dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”.
La stessa circolare specifica che, in caso di ricezione di una fattura recante l’annotazione “scissione dei pagamenti”, le amministrazioni escluse dal campo di applicazione del citato meccanismo dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta, mentre il fornitore dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.
In relazione a quanto sopra esposto, gli uffici dell’Agenzia preposti alla lavorazione delle fatture passive provvederanno al pagamento delle stesse fatture secondo le precedenti modalità ordinarie, che prevedono la corresponsione al fornitore dell’IVA relativa all’operazione ricevuta.
I citati uffici provvederanno a corrispondere l’IVA al fornitore anche in caso di fatture che dovessero erroneamente presentare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. In tal caso, a seguito della ricezione della fattura, gli uffici competenti comunicheranno tempestivamente al fornitore che l’Agenzia è esclusa dal meccanismo della “scissione dei pagamenti” e che lo stesso fornitore dovrà esercitare la rivalsa nei modi ordinari, computando l’IVA nell’ambito delle proprie dichiarazioni. Alla comunicazione sarà allegata la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate di cui all’oggetto.
Con riferimento alle casse economali, infine, si potrà procedere all’utilizzo nei modi consueti anche per i pagamenti che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Art. 20 – Modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importar...
07/05/2015

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Art. 20 – Modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Istruzioni.

Roma, 11 febbraio 2015

Premessa
L’articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, disponendo l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA , ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.
Il nuovo modello per la dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale informa che il modello in questione è disponibile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.agenziaentrate.it).
Il Provvedimento suddetto ha stabilito che, ai sensi dell’art.3, comma 2, della Legge n. 212/2000, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d’intento secondo le modalità previgenti.
A decorrere dal 12 febbraio 2015, i soggetti che intendono avvalersi dell’utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazione d’intento, preventivamente all’operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.
L’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal citato D.Lgs n. 175/2014, prevede infatti che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
Adempimenti per l’utilizzo in dogana della dichiarazione d’intento
La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della medesima, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
Nelle more dell’adozione delle procedure a ciò necessarie, dal 12 febbraio 2015, per l’utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione.
Come precisato dal citato Provvedimento del 12 dicembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate, il quale richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 355235 del 27/07/1985 nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello, la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.
Nulla è mutato circa l’obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando nella casella 44 del DAU “Documenti presentati/Certificati” il codice documento 01DI . Si rammenta che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d’intento.
Sono invece modificate le regole di compilazione dell’identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall’Agenzia delle Entrate, che è così strutturato:
AAMMGGHHMMSSNNNNN######

AAMMGG: data di ricezione;
HHMMSS: orario di ricezione;
NNNNN: numero casuale;
######: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.
Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato:

“tipo documento”: 01DI;
“paese di emissione”: IT;
“anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
“identificativo”: AAMMGGHHMMSSNNNNN###### (numero di protocollo telematico della dichiarazione d’intento);
“quantità riferita al documento”: campo vuoto;
“unità di misura”: campo vuoto.
Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato:

“tipo documento”: 01DI;
“paese di emissione”: IT;
“anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
“identificativo”: AAMMGGHHMMSSNNNNN (primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
“Quantità riferita al documento”: ###### (ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
“unità di misura”: campo vuoto.
Importo dell’operazione indicato nella dichiarazione d’intento
Considerato che solo a conclusione dell’accertamento doganale si determina l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.) è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .
Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 11 febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa, per quanto concerne l’importo dell’operazione, nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”, l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.
Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, ai fini dell’impegno del plafond IVA, l’importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale di Trento e Bolzano vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti istruzioni presso le Strutture territoriali e le Associazioni interessate in ambito locale, non mancando di segnalare eventuali criticità o difficoltà che dovessero insorgere in sede applicativa.

PUBBLICAZIONE DEI NUOVI ORIENTAMENTI AEO E DEI RELATIVI ALLEGATI.Roma, 13 febbraio 2015La Commissione Europea ha fornito...
07/05/2015

PUBBLICAZIONE DEI NUOVI ORIENTAMENTI AEO E DEI RELATIVI ALLEGATI.

Roma, 13 febbraio 2015

La Commissione Europea ha fornito agli Stati membri dell’UE le versioni linguistiche ufficiali del documento TAXUD/B2/047/2011 –Rev. 5 del 28 maggio 2014, recante l’attuale versione gli Orientamenti AEO con i relativi allegati.
Il documento risulta essere un aggiornamento dei precedenti Orientamenti AEO, resosi necessario a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento di esecuzione n. 889/2014 al Regolamento (CEE) n. 2454/93, recante le disposizioni applicative del codice doganale comunitario, al fine di includere il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell’ambito del programma di agente regolamentato (RA) e di mittente conosciuto (KC) di competenza dell’Autorità nazionale dell’aviazione civile (ENAC) e del programma di operatore economico autorizzato (AEO) gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale ulteriore allineamento dei due programmi di certificazione garantisce lo scambio di informazioni operative relative ai rispettivi programmi di sicurezza e, conseguentemente, riduce gli oneri amministrativi, favorendo nel contempo gli operatori economici interessati, e rafforzando l’attuale livello di sicurezza della catena logistica e commerciale (Supply Chain).
Alla luce di tale riconoscimento, le Autorità doganali, ai fini della certificazione AEOS o AEOF, riterranno soddisfatti i requisiti di sicurezza in comune con lo status di RA o KC.

La versione più recente degli Orientamenti, con i relativi allegati può essere consultata sul sito web di questa Agenzia nell’area dedicata all’Operatore Economico Autorizzato–AEO, sezione Normativa, prassi e istruzioni.

07/05/2015

Quesito circa la corretta applicazione dell’art. 303 T.U.L.D..

Roma, 20 febbraio 2015

Con riferimento alle disposizioni impartite con nota prot. 16407/R. U. del 9 febbraio u.s., a seguito di richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ribadisce che il disposto dell’art. 20, comma 4, della L. 449/97 prevede che gli operatori, possono, di propria iniziativa, chiedere la revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 374/1990, beneficiando della non applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora la revisione dell’accertamento venga richiesta entro 90 giorni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo non si applicheranno, come previsto dalla norma, anche gli “interessi” di cui all’art. 86 del DPR 43/1973 che, diversamente, troveranno applicazione qualora la richiesta sia stata presentata oltre il suddetto termine.

Domande di proroga per l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di propr...
07/05/2015

Domande di proroga per l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale ai sensi del Reg(UE) n.608/2013 e del Regolamento di applicazione UE n.1352/2013.

Roma, 03/03/2015

Come noto, dal 1° gennaio 2014 è stato innovato l’impianto normativo che disciplina l’intervento delle Autorità doganali dell’Unione Europea in caso di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. In tale data, infatti, sono entrati in vigore il Reg. (UE) n. 608/2013, c.d. “Regolamento di base”, ed il Reg. (UE) n. 1352/2013 che ne costituisce il “Regolamento di applicazione”.
Le principali novità introdotte sono state illustrate nella Circolare 24/D del 30 dicembre 2013, reperibile sul sito dell’Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it) nell’apposita sezione dedicata alla Lotta alla Contraffazione.
Atteso che ai sensi del comma 1. dell’art. 11 del citato Reg (UE) 608/2013, in caso di accoglimento della domanda, il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione, ne consegue che la validità delle domande di tutela accolte nel 2014 scade nell’anno in corso e, pertanto, occorre richiedere la relativa proroga al fine di rinnovare detto periodo.
Con riferimento alle domande di proroga, corre l’obbligo di richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del menzionato Regolamento di base: se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata al servizio doganale competente meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo da prorogare, questo può rifiutare tale richiesta.
Inoltre, con nota prot. n 79094/RU del 4 agosto 2014, (disponibile all’interno della citata sezione “Lotta alla contraffazione” del sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it) sono state diramate le opportune istruzioni operative per la presentazione telematica delle domande di intervento all’Autorità doganale italiana, in quanto dal 1° luglio è obbligatoria la trasmissione delle stesse mediante il servizio Istanze on line del sistema FALSTAFF.
Tutto ciò premesso, con la presente nota si forniscono alcuni utili chiarimenti per agevolare l’utenza nella presentazione delle domande di proroga in argomento, ai sensi del citato art.12 della richiamata normativa comunitaria.
In particolare:

per richiedere la proroga delle domande di intervento, presentate in modalità cartacea, ovvero prima del 1° luglio 2014 od a seguito di procedura ex-officio (ai sensi dell’ art.18 Reg. UE 608/2013), occorre compilare l’allegato 2 del Regolamento (UE)1352/2013 ed inviarlo a mezzo posta al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA
Si raccomanda di adottare particolare attenzione nella compilazione dei campi obbligatori del formulario relativo alla proroga, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il rilascio del provvedimento, nonché ai fini della tutela doganale.
In caso di necessità o di informazioni circa la presentazione delle domande di proroga si può contattare il citato l’Ufficio all’e-mail: [email protected]
oppure telefonicamente al numero : 06.5024.6092 – 6401 – 3209.

per richiedere la proroga delle domande di intervento presentate in modalità telematica dopo il 1° luglio 2014, occorre utilizzare l’apposita funzionalità presente nel servizio Istanze on line del sistema FALSTAFF, secondo le istruzioni che verranno emanate, con apposita comunicazione agli operatori economici, dalla competente Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, e consultabili accedendo alla sezione “Assistenza on line” del sito internet dell’Agenzia, dove sono, peraltro, indicate le modalità per fruire del servizio di help desk.
Per chiarimenti su ulteriori aspetti informatici, si può contattare l’Ufficio gestione e monitoraggio:
e-mail : [email protected]
tel : 06.5024.6085

Le Direzioni territoriali e gli Uffici delle dogane avranno cura di diffondere il contenuto delle presenti disposizioni all’utenza in caso di specifica richiesta e di segnalare eventuali elementi informativi alle Strutture centrali per il miglioramento della procedura in questione.

07/05/2015

Registri e stampati dichiarati fuori uso

Roma, 11 marzo 2015

Visto il Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 300, di riforma della organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15/03/1997 n. 59;
Visto il Decreto Legislativo 30/07/2001 n. 165 contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4 che fissa la competenza ministeriale e quella dirigenziale nella adozione di atti amministrativi;
Visto il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale, in particolare l’art. 15 che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le modalità gestionali, i documenti, la modulistica anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie informatiche;
Visto il Regolamento CEE 2658/1987 recante disposizioni in materia di nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune;
Visto il Regolamento CEE 2913/92 concernente l’istituzione di un codice doganale comunitario e il Regolamento CEE 2454/93 contenente le relative disposizioni di attuazione;
Visto il Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374 recante il riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Visto il Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 concernente le disposizioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 concernente le disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30/12/1991, n 413;
Visto l’art. 351 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 che prevede, tra l’altro, che “il Ministro delle Finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi .. omissis.. approva le istruzioni per il funzionamento degli Uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli di bollettari e di simili mezzi di scritturazione”;
Visto il Decreto Ministeriale 7/3/1983 contenente le istruzioni di contabilità per gli uffici doganali meccanizzati;
Visto il Decreto Ministeriale 27/03/2001 n. 153 recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
Vista la determinazione prot. n. 23720/R.I. del 7/08/2009 e successive modifiche e integrazioni che ha attivato gli Uffici centrali dell’Agenzia;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette prot. n. 6939 del 22/10/1966 in particolare l’art. 10 che stabilisce che siano considerati fuori uso i registri depennati dal modulario ufficiale in conseguenza della abolizione dei relativi tributi o delle relative procedure;
Vista la determinazione direttoriale prot. n. 2228/R.U. del 28/12/2007 contenente disposizioni in merito alla denaturazione dei prodotti energetici di cui all’articolo 21 del Testo Unico Accise (D. Lgs 26/10/1995, n. 504);
Viste le regole della Corporate Identity adottata dall’Agenzia;

Vista la determinazione prot. n. 140154/R.U. del 16/10/2009 dell’allora Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti che ha istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito specifico di provvedere a individuare i registri e stampati da considerare in abbandono o fuori uso e a provvedere alla revisione dinamica di registri e stampati ancora in uso, e la successiva determinazione prot. n. 72033/RU del 26/06/2014 con la quale la composizione del gruppo è stato aggiornata al mutato assetto organizzativo dell’Agenzia;
Visti gli esiti delle attività del gruppo permanente di lavoro che ha individuato i registri e gli stampati che sono da considerarsi in abbandono o fuori uso in riferimento ai seguenti criteri:
- registri o stampati non più in linea con l’attuale normativa in materia di dogane e accise;
- registri o stampati sostituiti con i registri presenti nel sistema informativo AIDA;
- registri o stampati riportanti informazioni che già sono presenti nel sistema AIDA.
- registri o stampati sostituiti dalle regole sulla Corporate Identity.
- registri o stampati sostituiti dalle note ufficiali registrate con il protocollo elettronico ASP.

07/05/2015

Reg. to di esecuzione (UE) n. 234/2015 del 13.02.2015 che modifica il Reg. to CEE 2454/93 art.561 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L. 39/13 del 13.02.2015

Roma, 11 marzo 2015

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.234 del 13.02.2015 della Commissione ha modificato l’art. 561 parag.2 del Reg.to CEE 2454/93 riguardante l’importazione temporanea dei mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione.
La modifica è finalizzata ad evitare abusi nell’applicazione di tale norma indicando le ipotesi in cui è possibile applicarla.
In particolare, l’art.561 al parag.2 prevede che un soggetto residente nel territorio dell’Unione può utilizzare un mezzo di trasporto che gli è stato messo a disposizione per motivi commerciali o privati dal datore di lavoro che è un soggetto residente al di fuori dell’Unione.
La nuova norma chiarisce che il datore di lavoro può essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto, dato in utilizzo al dipendente ed inoltre che quest’ultimo può utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per effettuare il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria residenza oppure per svolgere l’attività professionale prevista dal contratto di lavoro stesso.
Le Autorità doganali possono richiedere la presentazione del contratto.
Considerato che la modifica della norma sopra citata determina una restrizione nelle ipotesi di applicazione della stessa, si pregano codesti uffici di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, dandone adeguata informazione agli interessati.
Gli uffici all’atto del rilascio dell’autorizzazione al regime di ammissione temporanea dovranno richiedere la presentazione di copia del contratto di lavoro in cui è previsto l’utilizzo privato del mezzo di trasporto.
Al fine di permettere la più ampia diffusione dell’informazione, la modifica normativa sarà applicabile dal 1° maggio 2015.
Sul sito web della TAXUD è possibile trovare informazioni sulla presente modifica normativa.

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Invio telematico delle dichiarazioni – p...
07/05/2015

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Invio telematico delle dichiarazioni – primo trimestre 2015. Disponibilità del software. Estensione in ambiente di validazione e di esercizio.

Roma, 20 marzo 2015

Con riferimento alle dichiarazioni in oggetto, si comunica che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione – Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2015) è disponibile, dal 24 marzo 2015 in ambiente di addestramento e dal 1 aprile 2015 in ambiente di esercizio, la nuova versione del software per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2015.
Il software è stato aggiornato secondo quanto stabilito dalla Legge 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 233, inserendo nel frontespizio la dicitura “Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 0 o inferiori”, seguita da una casella che l’operatore dovrà necessariamente selezionare.
Parimenti è stato aggiornato il tracciato record del file da trasmettere tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., inserendo il nuovo campo 41, nonché il modello cartaceo in calce alla stampa del frontespizio.
Sono state semplificate le modalità d’installazione del pacchetto software e nonostante le suddette modifiche, al fine di semplificare la compilazione è comunque possibile il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, di quelli relativi alle targhe dei mezzi, acquisendoli dal file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente.
Tutti i dettagli per la compilazione della dichiarazione sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola.
Si rammenta che il software in parola predispone un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti interessati possono:

trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
Oppure

presentare presso gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In particolare:

gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., è possibile:

utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2015
Oppure:

fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2015 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2015”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
Tutto ciò premesso, si ribadisce che per procedere all’invio telematico occorre essere abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Per la compilazione delle dichiarazioni inerenti i prossimi trimestri, qualora il software in questione non subisca modifiche, non verranno diramate dalla scrivente ulteriori istruzioni,.

La disponibilità del software sarà resa nota con apposito comunicato sul portale dell’Agenzia.

07/05/2015

ESTENSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELL’INTEROPERABILITA’ PER I CERTIFICATI SANITARI/VETERINARI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Roma, 23 marzo 2015

Nell’ambito delle attività condotte per il completamento dello Sportello Unico Doganale, si comunica che si sono concluse le operazioni necessarie per l’attivazione dello scambio dati con il sistema europeo TRACES per l’automazione del “Documento Comune di Entrata (DCE) per l´importazione/transito di mangimi vegetali”.
Pertanto le istruzioni diramate con la nota prot. n. 142192/RU del 6 dicembre 2013 sono applicabili, a far data dalle ore 08:00 del 15 aprile 2015, anche per il certificato sopra menzionato.
Contestualmente saranno attivati su tutto il territorio nazionale i controlli legati all’interoperabilità per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della Salute.
Tali controlli saranno gradualmente estesi anche alle altre tipologie di operazioni doganali (ad es. transito), qualora i certificati di competenza del Ministero della Salute siano indicati in casella 44.
Si richiama l’attenzione degli operatori sulla corretta compilazione della casella 44 della dichiarazione doganale, come indicato nella sezione “Sportello Unico Doganale – Istruzioni per l’uso” sul portale dell’Agenzia.

Indirizzo

Rivalta Di Torino
10040

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